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Legislazione

COSA SI PUÒ FARE

La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

  • se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
  • se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
  • se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
  • se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo
  • se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
  • nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
E’ prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:

  • entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
  • entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.

La revoca della querela prende il nome di remissione.
Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.

L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di P.S.:

  • deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio
  • se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinchè valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

(fonte: Ministero della Giustizia www.giustizia.net)


Ammonimento: legge n° 38/2009 (legge contro lo stalking)

E’ uno strumento amministrativo e  ha la finalità  di fare cessare la condotta persecutoria o maltrattante. Può essere disposto solo nei casi in cui il reato non è perseguibile d’ufficio e non sia già stata fatta querela.

Ci si può rivolgere all’Autorità di P.S. facendo richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore dei matrattamenti o dello stalking.


Allontanamento del coniuge:

regolamentato dalla L. 154/2001 “Misure contro le violenze nelle relazioni familiari”.

Art. 1 (misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare)

Il Giudice può applicare queste misure quando si è in presenza di un reato perseguibile d’ufficio e quindi in sede penale. Tutto quindi senza una specifica richiesta da parte della parte offesa.

Art. 2 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) sede civile

Il giudice stabilisce anche la durata dei provvedimenti adottati che non può essere superiore ai 6 mesi e può essere prorogata, sempre su richiesta della parte offesa, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario

il Giudice può prevedere l’utilizzo delle Forze dell’Ordine o dell’ufficiale sanitario per attuare gli ordini di protezione.

Art. 3 (Disposizioni processuali)

In caso di urgenza il Giudice può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando entro 15 giorni la comparizioni delle due parti.

Gli ordini di protezione possono essere richiesti anche in sede di separazione e divorzio.


Patrocinio gratuito

Le vittime di violenza sessuale, di stalking, di maltrattamenti in famiglia oppure di mutilazioni genitali hanno la possibilità di ottenere il patrocinio di un avvocato a spese dello Stato sia per ogni grado di processo che per le procedure connesse A PRESCINDERE DAL REDDITO.

Il patrocinio gratuito è disponibile  anche per tutte le persone non abbienti (per separazioni consensuali, etc.) con reddito non superiore a euro 11.369,24 (2016) come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Il patrocinio gratuito si richiede con un modulo da compilare e  presentare insieme alla documentazione presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. (Modelli a disposizione presso la segreteria dell’Ordine)


Forse non tutte sanno che esiste il

Congedo per le donne vittime di violenza

La legge: Art. 24 del D. L. 80/2015; Circolare INPS n. 65 del 16.04.2016

prevede un congedo speciale retribuito di cui le donne lavoratrici che abbiano subito violenza di genere possono usufruire per dedicarsi al recupero fisico e mentale.

E’ necessaria l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato anche part time e anche a tempo determinato e che la donna sia inserita in un percorso certificato dai servizi sociali o centri antiviolenza o case rifugio.

Il congedo può avere una durata massima di 90 gg utilizzabili anche nell’arco di tre anni